LEGGE
CONSOLO
Il
18 Gennaio 2006 la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha pubblicato
la Legge 09/01/2006 n. 7, recante “Disposizioni concernenti la prevenzione
e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”,
diffuse ormai da lungo tempo anche e soprattutto in Italia.
In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione della Repubblica
Italiana e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione
adottati a Pechino il 15 Settembre 1995 nella Quarta Conferenza mondiale
delle Nazioni Unite sulle Donne, la LEGGE CONSOLO (dal nome dell’On.
Giuseppe Consolo, proponente e primo firmatario), detta “le misure
necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione
genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità
della persona e alla salute delle donne e delle bambine”.
Le
pratiche di mutilazione sessuale femminile sono diffuse in almeno 40 Paesi
nel mondo (28 Paesi dell’Africa sub-sahariana): ogni anno 3 milioni
di bambine si aggiungono ai 130 milioni di donne che già convivono
con il ricordo, concreto ed indelebile, di questa orrenda tortura.
Secondo stime non ufficiali, solo in Italia sono state in media –
fino alla promulgazione della nuova Legge – 40mila ogni anno le
giovani donne ad esser sottoposte a questo orrendo “rituale”.
L’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) distingue le mutilazioni sessuali femminili
in 4 tipi differenti (a seconda della gravità per il soggetto):
Circoncisione o infibulazione “as sunnah”: si limita alla
scrittura della punta del clitoride con fuoriuscita di sette gocce di
sangue simboliche;
Escissione “al uasat”: asportazione del clitoride e taglio
totale o parziale delle piccole labbra;
Infibulazione o circoncisione faraonica o sudanese: asportazione del clitoride,
delle piccole labbra, di parte delle grandi labbra con cauterizzazione,
cui segue la cucitura della vulva, lasciando aperto solo un foro per permettere
la fuoriuscita dll’urina e del sangue mestruale;
Interventi di varia natura sui genitali femminili.
Le
mutilazioni genitali femminili (in particolare l’infibulazione)
vengono molto spesso considerate parte di alcune culture religiose, prevalentemente
islamiche. In realtà si praticano in società di religione
sia islamica che politeista e cristiana (copta, cristiana ortodossa, protestante,
giudaica), pur essendo pubblicamente condannate in ciascuna di esse.
Mentre, infatti, alcuni Islamici sostengono che tali pratiche trovino
origine in alcune ahadith del profeta Maometto che disse ad una donna
che stava praticando un’infibulazione su una bambina: “Taglia,
ma non distruggere”, ci sono testimonianze storiche che attestano
che tali procedure fossero già praticate al tempo dei Romani antichi.
Le
motivazioni che spingono a praticare queste vere e proprie torture si
richiamano a detti popolari, precetti religiosi o al controllo politico
e sessuale della donna.
Ma la motivazione e causa fondamentale di questo crimine è che
nelle culture ove le mutilazioni sono richieste e praticate non averle
subite significa isolamento sociale. La sessualità femminile è
considerata un istinto impuro e da controllare e, possibilmente, annullare.
Attraverso queste pratiche la donna preserva l’onore e l’integrità
della famiglia. Questo “imperativo categorico” sociale fa
dimenticare alla stessa vittima il carattere di tortura di tali pratiche
e di annullamento completo dei propri diritti di persona umana.
Oltrepassando ulteriormente i confini del Biodiritto, le MGF - formalmente
e nella sostanza atti di violenza su minore - vengono considerate tradizionalmente
un segno di premura ed attenzione nei confronti delle bambine: una bambina
non infibulata è una bambina di cui nessuno si è preso cura.
Perdendo individualità e diritti, la giovane donna viene accettata
dal proprio gruppo sociale, subendo dunque non solo una violenza fisica,
ma anche psicologica, poiché la pratica mutilativa viene considerata
dalle stesse donne necessaria per il loro vivere associato.
Il
termine “infibulazione” deriva dal latino fibula, la spilla
utilizzata per agganciare la toga romana. Essa veniva utilizzata nei tempi
antichi anche per impedire i rapporti sessuali tra gli schiavi (fissando
le grandi labbra delle donne e il prepuzio degli uomini) e per preservare
le fedeltà delle schiave verso i loro padroni.
Attualmente, al “rito” dell’infibulazione partecipano
solo donne. Il taglio degli organi genitali viene compiuto da una donna
anziana (una chiromante o una levatrice) che procede all’operazione
dietro un alto compenso monetario.
Nella maggior parte dei casi viene praticata su bambine dai 2 agli 8 anni,
ma l’intervallo di età aumenta nei diversi Paesi (ad esempio,
nel Sud della Nigeria si pratica sulle neonate, in Uganda sulle adolescenti,
in Somalia sulle bambine).
La bambina viene immobilizzata a gambe divaricate, il taglio viene effettuato
senza alcuna anestesia o sostanza disinfettante, tramite un paio di forbici
o un coltello, una scheggia di metallo o un pezzo di vetro.
Le ferite vengono suturate con spine di acacia o fili di seta e cicatrizzate
con sostanze naturali (succo di limone, erbe aromatiche, tuorlo d’uovo,
ceneri), spesso causa di infezioni violente e mortali. A questo si aggiungono
la possibilità che l’operazione, condotta da mani inesperte,
danneggi anche altri organi e le complicazioni al momento del parto che
possono portare alla morte della madre e del figlio.
Dopo l’operazione, le gambe vengono legate e immobilizzate per alcune
settimane per consentire la guarigione della ferita.
Attraverso
questa pratica i rapporti sessuali vengono resi impossibili fino alla
defibulazione, effettuata direttamente dallo sposo prima del matrimonio
o della prima notte di nozze per consentire la penetrazione e conservare
la verginità della donna.
Dopo ogni parto viene praticata una nuova infibulazione (“reinfibulazione”),
al fine di ripristinare la situazione prematrimoniale.
Le conseguenze psico-fisiche sono devastanti: i rapporti sessuali diventano
difficili e molto dolorosi, la donna perde quasi completamente la capacità
di provarne piacere. Molto spesso la vittima è affetta da ritenzione
urinaria, cistiti molto gravi (accompagnate da una dolorosa difficoltà
nella minzione), infezioni vaginali, shock emorragico, frigidità.
Dal
9 Gennaio 2006 praticare mutilazioni genitali femminili a fini non terapeutici,
anche in Italia è un reato.
L’importanza sociale dell’entrata in vigore di tale provvedimento
risiede nel fatto che l’Italia è il primo Paese in Europa
con il più alto numero di donne infibulate, per lo più immigrate
di origine somala e nigeriana e le loro figlie.
Le nuove norme hanno lo scopo di “prevenire, contrastare e reprimere
le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti
fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne
e delle bambine” (Art. 1).
La strategia di questo strumento normativo segue un approccio integrato.
La Legge Consolo si caratterizza, infatti, per il suo duplice carattere
di provvedimento repressivo dell’illegalità e della violenza
contro i diritti umani di ogni donna e strumento formativo con lo scopo
di informare il più possibile le donne e le famiglie immigrate
nel nostro Paese e di vincere, eliminandola fin dall’origine, l’ignoranza
dei propri diritti, alla base di queste orribili pratiche.
Dall’entrata
in vigore della Legge “chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche,
provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi
genitali femminili, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente,
e' punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena e' diminuita
fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena
è aumentata di un terzo quando le pratiche sono commesse a danno
di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
Tali disposizioni si applicano altresì quando il fatto è
commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in
Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente
in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro
della Giustizia. La condanna contro l'esercente una professione sanitaria
per taluno dei delitti previsti importa la pena accessoria dell'interdizione
dalla professione da tre a dieci anni” (Art. 6).
La
seconda parte della Legge è mirata a promuovere Programmi di cooperazione
internazionale “condotti dal Ministero degli Affari esteri e in
particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle
donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto,
continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, e comunque
senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, in accordo con i Governi interessati,
presso le popolazioni locali”. Tali “progetti di formazione
e informazione sono diretti a scoraggiare tali pratiche nonché
a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza
alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne
che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie parenti in età
minore”. Questo allo scopo di diffondere la conoscenza dei diritti
fondamentali della persona e di “modificare le motivazioni culturali,
etniche e religiose che sono alla base delle pratiche” vietate (Art.
7).
Il
4 Aprile 2006 la Legge Consolo viene applicata per la prima volta.
A Verona le Forze di Pubblica Sicurezza arrestano una donna nigeriana
di 43 anni che, in cambio di un compenso di 300 Euro, era pronta a mutilare
una neonata di 14 giorni. Gli Agenti di Polizia l’hanno fermata
poco prima che iniziasse l’intervento, nell’abitazione dei
genitori della piccola vittima, una coppia di suoi connazionali. La donna
aveva in borsa forbici chirurgiche, flaconi di sostanze anestetizzanti
e antibiotici, garze ed olii emollienti. Pochi giorni prima aveva eseguito
un intervento simile su un’altra bambina.
Una società nasce dall’unione di individui che stabiliscono
leggi e norme per governare se stessi in relazione agli altri ed ottenere
da questi rapporti vantaggi e benefici che non otterrebbero individualmente.
Le Leggi, per loro natura intrinseca, devono seguire il corso dell’evoluzione
umana per salvaguardare il diritto di ogni individuo di esercitare i propri
diritti all’interno del proprio gruppo sociale.
La legge 7/2006 rappresenta nel panorama normativo italiano ed internazionale
un mezzo di difesa e prevenzione.
L’ordinamento giuridico italiano si è dotato di uno strumento
non solo repressivo, ma necessario e utile per creare una nuova cultura
di diritti, un nuovo modo di entrare nella comunità.
Affinché nel nostro Paese nessuno debba mai più pagare un
prezzo per la propria esistenza.
Federica
Mancinelli
Gazzetta
Ufficiale N. 14 del 18 Gennaio 2006
LEGGE
9 gennaio 2006, n.7
Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di
mutilazione genitale femminile.
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita)
1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto
sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino
il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite
sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire,
contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile
quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrita' della persona
e alla salute delle donne e delle bambine.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione sono i seguenti:
«Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili
di solidarieta' politica, economica e sociale.».
«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e la uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.».
«Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite
agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare
i limiti imposti dal rispetto della persona umana.».
Art. 2. (Attivita' di promozione e coordinamento)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunita'
promuove e sostiene, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio,
il coordinamento delle attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette
alla prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione delle
pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la Presidenza
del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce
dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull'attivita'
svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati.
Art. 3. (Campagne informative)
1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all'articolo
583-bis del codice penale, il Ministro per le pari opportunita', d'intesa
con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell'interno
e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi
diretti a:
a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in
cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice
penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani
e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza
dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle
bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione
genitale femminile;
b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle
organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle
strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza
dall'Organizzazione mondiale della sanita', e con le comunita' di immigrati
provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili
per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti
fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;
c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato
di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;
d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle
scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza
nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni
genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e
dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti
delle donne e delle bambine;
e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio
dei casi pregressi gia' noti e rilevati localmente.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 583-bis del codice penale si veda l'art. 6, comma
1, della legge in lettura.
Art. 4. (Formazione del personale sanitario)
1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e per le pari opportunita' e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie
nonche' ad altre figure professionali che operano con le comunita' di
immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui
all'articolo 583-bis del codice penale per realizzare un'attivita' di
prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine gia'
sottoposte a tali pratiche.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 583-bis del codice penale si veda l'art. 6, comma
1, della legge in lettura.
Art. 5.
(Istituzione di un numero verde)
1. E' istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato
a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della
effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all'articolo
583-bis del codice penale, nonche' a fornire informazioni sulle organizzazioni
di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunita'
di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 0,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 583-bis del codice penale si veda l'art. 6, comma
1, della legge in lettura.
Art. 6. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)
1. Dopo l'articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).
- Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione
degli organi genitali femminili e' punito con la reclusione da quattro
a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche
di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione
e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello
stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare
le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da
quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o
nella mente, e' punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena
e' diminuita fino a due terzi se la lesione e' di lieve entita'.
La pena e' aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e
al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto
e' commesso per fini di lucro.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' quando il
fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente
in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente
in Italia. In tal caso, il colpevole e' punito a richiesta del Ministro
della giustizia.
Art. 583-ter. - (Pena accessoria). - La condanna contro
l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti
dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla
professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna e' data comunicazione
all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri".
2. All'articolo 604 del codice penale, al primo periodo, le parole: "da
cittadino straniero" sono sostituite dalle seguenti:"dallo straniero"
e, al secondo periodo, le parole: "il cittadino straniero" sono
sostituite dalle seguenti: "lo straniero".
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 604 del codice penale, cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«Art. 604 (Fatto commesso all'estero). - Le disposizioni di questa
sezione, nonche' quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater
e 609-quinquies, si applicano altresi' quando il fatto e' commesso all'estero
da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo
straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi
lo straniero e' punibile quando si tratta di delitto per il quale e' prevista
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando
vi e' stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.».
Art. 7. (Programmi di cooperazione internazionale)
1. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal
Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati
alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza
di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni
genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato,
sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni
locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali
pratiche nonche' a creare centri antiviolenza che possano eventualmente
dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche
ovvero alle donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie
parenti in eta' minore.
Art. 8. (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e' inserito il seguente:
"Art. 25-quater. 1. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali
femminili). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo
583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura e'
commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore
ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato e'
altresi' revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato
allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione
dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma
3".
Nota all'art. 8:
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante: «Disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa'
e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art.
11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001.
Art. 9. (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma
2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2005, a euro
769.000 per l'anno 2006 e a euro 1.769.000 a decorrere dall'anno 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a euro 4.231.000
per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e quanto a euro 3.231.000 a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 414):
Presentato dal sen. Consolo il 9 luglio 2001.
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il
24 luglio 2001, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 12ª,
speciale in materia di infanzia e minori e straordinaria per la tutela
e la promozione dei diritti umani.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 1° agosto
2001; il 26 novembre 2002; il 5 e 12 febbraio 2003.
Assegnato nuovamente alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante,
il 4 marzo 2003.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 19 marzo
2003 e approvato l'8 aprile 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3884):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 16 aprile
2003, con pareri delle commissioni I e XII.
Esaminato dalla II commissione il 17 giugno 2003; l'8 luglio 2003; il
17 settembre 2003; 1°-8 e 23 ottobre
2003; l'11 novembre 2003.
Nuovamente assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari
sociali) in sede referente il 2 dicembre 2003.
Esaminato dalle commissioni riunite II e XII, in sede referente, il 10
dicembre 2003; 21 gennaio 2004, 4, 11, 12 e 24 febbraio 2004; 10, 17,
23 e 25 marzo 2004.
Esaminato in aula il 29 marzo 2004; il 28 e 29 aprile 2004 ed approvato
con modificazioni in un testo unificato con gli atti numeri C. 150 (Ce'
ed altri), C. 3282 (Conti);
C. 3867 (Conti); C. 4204 (Di Virgilio e Palumbo) il 4 maggio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 414/B):
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 2ª
(Giustizia), in sede referente, l'11 maggio 2004, con parere delle commissioni
3ª, 5ª, 7ª, 12ª, commissione speciale in materia di
infanzia e minori e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 2ª, in sede referente,
il 1°-22 luglio 2004; 5 e 11 maggio 2005.
Esaminato in aula il 19 e 24 maggio 2005 e approvato con modificazioni
il 6 luglio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 150-3282-3867-3884- 4204/B):
Assegnato alle commissioni riuniti II (Giustizia) e XII (Affari sociali),
in sede referente, il 12 luglio 2005, con il parere delle commissioni
I e V.
Esaminato dalle commissioni riunite II e XII, in sede referente, il 21
e 27 luglio 2005; il 15 e 22 settembre 2005.
Esaminato in aula il 26 settembre 2005 ed approvato con modificazioni
il 20 dicembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 414/D):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il
21 dicembre 2005 con parere delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª,
7ª e 12ª.
Esaminato dalla 2ª commissione in sede deliberante ed approvato il
22 dicembre 2005.
Il
testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità
e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
Ringraziamenti
A
Leonardo Pizzuti e Marco Giudici per il prezioso ed insostituibile lavoro
di collaborazione e supervisione tecnica e giuridica.
Ai
Ragazzi di “Gioventù Europea” per aver compreso, appreso
e sostenuto questo scritto. E per il costante e quotidiano lavoro in difesa
dei Diritti di ciascuno di noi e dei valori del Vecchio Continente.
Grazie
Federica
Mancinelli
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